SUPERBONUS 110%: breve guida.

Cos’è.

Il superbonus centodiecipercento è un’iniziativa messa in campo dal Governo con il Decreto Rilancio 2020 per aiutare a favorire la ripresa economica del Paese dopo l’emergenza Covid-19. Con il superbonus 110% si ha diritto ad una agevolazione fiscale del 110% se vengono eseguiti lavori che migliorano l’efficienza energetica di un edificio esistente (di almeno due classi energetiche) che ne riducono il rischio sismico.

La detrazione fiscale  del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e consente ai cittadini di ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo.

 

Chi può usufruirne.

  1. I condomìni
  2. Persone fisiche che agiscono come privati
  3. Istituti autonomi case popolari
  4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  5. Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  6. Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del Coni ma solo per lavori sugli spogliatoi

Come avviene la detrazione o sconto.

Ecco come sfruttare il bonus:

  • la detrazione fiscale che permette quindi di detrarre nella dichiarazione dei redditi un importo pari alla somma dei lavori realizzati più il 10% nei 5 anni successivi a quello in cui è stata realizzata la spesa
  • lo sconto in fattura che va richiesto direttamente all’impresa incaricata dei lavorati nella misura pari al massimo dell’ammontare delle spese, a fronte della cessione dei crediti fiscali
  • la cessione del credito direttamente alla banca in cambio della liquidità necessaria per pagare i lavori.

Quali sono gli interventi per i quali è possibile richiedere il superbonus del 110 percento.

  • Interventi di isolamento termico : isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate ( es. cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

 

La spesa massima prevista per questo tipo di interventi è di:

50.000€ per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

40.000€ per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ( per gli edifici da 2 a 8 unità immobiliari )

30.000€ per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ( per gli edifici con più di 8 unità immobiliari)

 

  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:

sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno ( villette e villette a schiera ) per la sostituzione delle caldaie con impianti a pompa di calore.

La spesa massima prevista per questo tipo di interventi è di 30.000 per al massimo due unità immobiliari.

Sulle parti comuni per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti ( caldaie con impianti centralizzati a condensazione )

La spesa massima prevista per questo tipo di interventi è di:

20.000€ moltiplicato per le unità immobiliari che compongono gli edifici fino a otto unità abitative.

15.000€  moltiplicato per le unità immobiliari che compongono gli edifici con più di otto unità abitative

 

  • Interventi antisismici ( sismabonus) sugli edifici, se contestualmente viene stipulata una polizza assicurativa per eventi calamitosi per un importo massimo di 96.000 neuro per unità immobiliare.

 

 Per approfondimenti: https://www.agenziaentrate.gov.it/

 

 

 

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